LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 90
1. All' articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
al primo periodo del comma 3 le parole << di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori >> sono sostituite dalle seguenti: << di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio >> e le parole << istituito presso l'Associazione dei cacciatori >> sono soppresse;

e)
l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: << L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste: >>;

f)
alla lettera a) del comma 4 le parole << prova orale >> sono sostituite dalle seguenti: << o più prove >> e dopo le parole << zoologia applicata alla caccia, >> sono inserite le seguenti: << sulle principali patologie della fauna selvatica, >>;

g)
al comma 6 le parole << e campi di tiro a volo >> sono soppresse;

h)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.>>;

i)
il comma 8 è abrogato.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.