LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 67
 (Restituzione dei contributi erogati)
1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia", è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto, il contributo concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.