LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 36
 (Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 5, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), al Comune di Meduno con il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo RAF9/2904 di data 17 ottobre 2007 per la ristrutturazione della casera di malga Valinis, con la diversa finalità afferente il riattamento della viabilità di accesso alla malga medesima.
2. La conferma del contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata degli elaborati grafici, della relazione descrittiva delle opere da realizzare con l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.