LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 105
 (Norme transitorie in materia di attività venatoria)
1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:
a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;
b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 ), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;
c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.
2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all' articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.