LEGGI E REGOLAMENTI

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Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 8
 (Modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi)
1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la ricerca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
b) nella ricerca è sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
c) la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante;
d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno;
e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;
f) non è consentito riporre i funghi in borse di plastica;
g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'articolo 6;
h) non è consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.