LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 15
 (Norme transitorie)
1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 35, lettera b), L. R. 31/2017
2Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera o), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 30, comma 2, L. R. 6/2021
4Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 3 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 61, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.