LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 (Rete Radio)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad assicurare quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera e), promuove, altresì, le opportune intese fra il CNSAS FVG e gli enti locali, nonchè i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.