LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 (Convenzione unica del Soccorso Alpino)
1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.
2. La convenzione è definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.
3. La convenzione è stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all' articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La convenzione definisce le attività e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno:
a) l'attività di soccorso, l'attività formativa e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica del personale dipendente e del personale CNSAS FVG;
c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG.
5. Per quanto attiene all'attività in campo sanitario, la convenzione definisce in particolare almeno:
a) la natura e le modalità di impiego del personale del CNSAS FVG, ivi incluse le unità cinofile;
b) la natura e le modalità di impiego delle risorse strumentali, l'area e gli scenari di intervento;
c) le modalità operative del soccorso e l'impiego dell'elisoccorso e la relativa definizione delle responsabilità e delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso e di elisoccorso;
d) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario e del CNSAS FVG;
e) la funzionalità della Rete Radio in capo al CNSAS FVG e la sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare con quelli del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES;
f) le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati;
g) il finanziamento per le attività e le prestazioni e le sue modalità di erogazione e rendicontazione.
6. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile e fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito all' articolo 11 della legge 225/1992 , la convenzione stabilisce in particolare almeno:
a) le modalità di collaborazione nelle attività operative e la relativa reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali;
b) la definizione delle attività di sperimentazione e di formazione;
c) le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati.
7. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno:
a) la formazione reciproca e congiunta su tematiche di interesse comune;
b) le modalità di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse.
8. La convenzione è sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.