Art. 4
(Coordinamento integrato delle attività del Soccorso Alpino)
1. Ferme restando le competenze della Protezione civile per quanto attiene al ruolo del Soccorso Alpino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e agli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di politiche del Corpo forestale, il coordinamento integrato dei compiti e delle funzioni attribuite al CNSAS FVG, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), è affidato all'organismo regionale incaricato di sviluppare le linee strategiche e l'operatività del sistema di emergenza e urgenza regionale, presieduto dal Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, o suo delegato.
2. Ai fini di assicurare ai soggetti a vario titolo attigui alle attività del Soccorso Alpino il concorso alle scelte operative per le materie di protezione civile, nonchè per le attività del Corpo forestale regionale, l'organismo regionale di cui al comma 1 è integrato dal Direttore centrale della protezione civile e dal Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche che possono delegare la funzione a funzionari delle rispettive strutture regionali.
3. L'organismo regionale di cui al comma 1, così come integrato da quanto disposto al comma 2, definisce le linee operative con apposito atto.