LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 (Adeguamento di strutture comunali per attività di elisoccorso)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni della regione, proprietari di campi sportivi o altre strutture idonee, per la realizzazione sulle stesse di interventi di adeguamento per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i campi sportivi o le altre strutture idonee che possono essere adeguate per le attività di elisoccorso di cui al comma 1.
3. I Comuni, individuati nella delibera di cui al comma 2, presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. II contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.