LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 (Prestazioni)
1. Gli interventi di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale se riconducibili alle disposizioni di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 .
2. Gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se tale intervento è richiesto da quest'ultimo o riconducibile a esso.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi di cui al comma 2 e definisce la quota di compartecipazione alla spesa, anche su base forfetaria, in base ai seguenti criteri:
a) tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione;
b) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo del servizio;
c) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia.
4. La Giunta regionale, sentito il CNSAS FVG per la parte di competenza, aggiorna annualmente il piano tariffario di cui al comma 3.