LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
320.09 - Polizia mortuaria
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 19
1. All' articolo 42 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.>>.