Art. 5
(Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità)
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.
3. Le attività di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. I Comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche.
6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.