LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
120.01 - Consiglio regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 8
 (Interventi in ambito scolastico)
1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostiene le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'Ufficio scolastico regionale che con le Università del Friuli Venezia Giulia.
2. Le diverse strategie di intervento dovranno puntare sull'efficacia dei progetti basati su una logica innovativa e interdisciplinare che possa indagare sul fenomeno mafioso attraverso un approccio economico, sociologico, giuridico e storico.
3. La Regione è autorizzata, all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva, a favorire la messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione oggetto della presente legge, utili a documentare le iniziative e i risultati ottenuti.