LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
120.01 - Consiglio regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 6
 (Azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ), e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), la Regione assicura l'esecuzione di apposite azioni orientate alla prevenzione e al contrasto della corruzione anche mediante:
a) l'emanazione di un parere da parte dell'Osservatorio regionale antimafia relativamente alla bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale;
b) l'organizzazione di seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione con l'apporto e la collaborazione delle forze dell'ordine a seguito di apposita stipula d'intesa con la Regione o gli enti locali.
2. La Regione istituisce un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta e per la diffusione di materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale.