LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Capo V
 Disposizioni in materia politiche industriali
Art. 12
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 ter dell'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole << Gorizia SpA >> sono inserite le seguenti: << e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a. >>;

2)
le parole << lettera d) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e) >>.

b) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << nell'anno di insediamento e nell'anno successivo >> sono sostituite dalle seguenti: << nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, >> e le parole << e di cui all' articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002 , come aggiunto dall'articolo 93 >> sono soppresse;

2)
al comma 2 le parole << , e di cui all' articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002 >> sono soppresse e le parole << possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali >> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere concessi alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali >>;

c) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << ai consorzi >> sono aggiunte le seguenti: << e ai Consorzi di sviluppo industriale >> e le parole << e le spese di certificazione di cui al comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura >>;

2)
al comma 4 dopo la parola << contributo >> sono inserite le seguenti: << i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e >> e le parole << corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all' articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 . L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore >> sono sostituite dalle seguenti: << di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 >>;

3)
i commi 3, 5 e 6 sono abrogati;

4)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.>>.

Art. 13
  (Modifica alla legge regionale 3/1999 )
1.
Dopo il comma 5 decies dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall' articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..>>.

Art. 14
1. All' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 43 è abrogato;

b)
il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del Commissario liquidatore i beni stessi vengono devoluti al Consorzio di sviluppo economico e locale dell'area giuliana anche prima della definizione della procedura di liquidazione.>>.

Art. 15
 (Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale)
1. Spetta all'organo esecutivo collegiale del Comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all' articolo 62, comma 3, della legge regionale 3/2015 . Sono fatte salve le eventuali deliberazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di fusione.