LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Art. 16
  (Contributi per attività ricreative e sportive di cui all' articolo 10, comma 65, della legge regionale 25/2016 )
1. In via straordinaria, al fine di garantire il prosieguo dell'attività dei soggetti operanti nel territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'articolo 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale 25/2016 , in precedenza erogati dalle Province per attività ricreative e sportive, sono concessi, con procedimento a sportello, ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalità e tipologie di spesa, nel limite di quanto già percepito con riferimento alle iniziative del medesimo anno 2015, con esclusione delle spese per acquisto di attrezzature ricreative e sportive. Ai soggetti che svolgono attività d'impresa i contributi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
1 bis. Al fine di garantire la necessaria continuità con i procedimenti contributivi di cui al comma 1 già di competenza delle Province, sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 1 gennaio 2017.
2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gli enti pubblici compresi gli enti locali.
3. In base all'avviso approvato dalla Direzione competente i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda per il contributo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017