LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Art. 13
  (Modifica alla legge regionale 3/1999 )
1.
Dopo il comma 5 decies dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall' articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..>>.