LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 52
 (Principi di selezione)
1. Limitatamente alle aree identificate nell'articolo 4, comma 2, lettere d) e f), della presente legge, nonché alle aree di cui agli articoli 3 e 13 ter della legge regionale 22/2006 , destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e dall' articolo 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti:
a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo;
b) svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile;
c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacità di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale;
d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati già iscritti all'associazione uscente;
e) limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario.
3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.