LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare)
1. Appartengono al demanio marittimo regionale i beni siti nella laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 , ovvero acquisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Appartengono al demanio marittimo statale i beni siti nella laguna di Marano-Grado non ancora consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 , la cui gestione avviene ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 111/2004 .