Art. 18
(Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)
1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.
1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.
1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.
1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.
1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex
articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Comma 1 ter aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Comma 1 quater aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
5Comma 1 sexies aggiunto da art. 208, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6Comma 2 abrogato da art. 208, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024