LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005 , come sostituito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005 , come sostituito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l' anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
a) per 2.000 euro per l'anno 2016 mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) mediante storno di 10.000 euro, in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 10
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all' articolo 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'articolo 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005 , come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.
Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.