LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005 , come sostituito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005 , come sostituito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l' anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
a) per 2.000 euro per l'anno 2016 mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) mediante storno di 10.000 euro, in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.