LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 7
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.>>.