LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 4
1. All' articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Attività dei Punti di Ascolto >>;

b) al comma 1:
1)
le parole << Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, >> sono sostituite dalle seguenti: << Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, >>;

2)
le parole << garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, >> sono soppresse;

3)
dopo le parole << in materia di >> è inserita la seguente: << vigilanza, >>;

4)
le parole << di cui all'articolo 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale >>;

c) al comma 2:
1)
alla lettera a) le parole << al fine di verificare >> sono sostituite dalle seguenti: << al fine di analizzare >> e dopo le parole << legata a molestie >> è inserita la seguente: << , discriminazioni >>;

2)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;>>;

3)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;>>;

4)
alla lettera c) le parole << all'Agenzia regionale del lavoro di cui all' articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Direzione centrale competente in materia di lavoro >>;

d)
il comma 4 è abrogato.