LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 2
1. All' articolo 1 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << della Costituzione >> sono inserite le seguenti: << e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , con la presente legge la Regione intende:
a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;
b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurne l'incidenza e la frequenza;
c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.>>.