LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO
Art. 53
 (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel Comune di Pordenone.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che Interporto può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.
3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b) acquisto di immobili;
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.