LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 48
 (Contributi a Promoturismo FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.