LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 34
1. All' articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a ter) del comma 1 dopo le parole << elaborare e diffondere >> sono inserite le seguenti: << , con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7/2014 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << articoli 12, comma 3, e 15, comma 3 >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 la parola << bimestrali >> è soppressa;

d)
alla lettera c) del comma 3 le parole << quattro rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << un rappresentante per ciascuna >>.