LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

CAPO V
 NORME RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E ALLA COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 34
 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo disciplina la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 , anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 60 della medesima legge.
Art. 35
 (Proroga di termini)
1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014 , al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all' articolo 97 della Costituzione , i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.
Art. 36

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
5Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 39, 40 e 56 quater, L.R. 26/2014.
Art. 37
  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 46 è così modificato:
1)
al comma 3 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), >> sono soppresse;

2)
al comma 4 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse;

3)
al comma 7 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c) l'articolo 66 è così modificato:
1)
al comma 3 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse e dopo le parole << trasferisce all'Unione territoriale intercomunale >> sono inserite le seguenti: << entro trenta giorni dalla costituzione della stessa >>;

2)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 , trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.>>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.
Art. 38
 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 45, comma 3, della legge regionale 18/2015 , la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall' articolo 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rideterminata:
a) l'importo di 287.516.444,10 euro di cui alla lettera b) in 311.793.152,24 euro;
b) l'importo di 50.738.196,02 euro di cui alla lettera c) in 26.461.487,88 euro.
2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all' articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015 , è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. Per l'anno 2016, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall' articolo 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:
a) gli importi di 19.125.500 euro e di 5.613.500 euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in 16.302.000 euro e 2.790.000 euro;
b) l'importo di 1.082.500 euro di cui ai commi 20 e 22 in 3.906.000 euro.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2Comma 3 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
3Comma 4 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2016