LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 8
 (Norme transitorie concernenti il patrimonio)
1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile. A norma dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
2. Le dotazioni di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature e i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e ai servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile delle Province sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale provvede, per ciò che concerne le armi, a variare la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ove vi sia modificazione delle condizioni di consistenza, numero e luogo di custodia, in conformità alla normativa in materia.