LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 46
 (Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali)
1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.
3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.