LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 33
  (Modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20 è così modificato:
1)
al primo periodo del comma 9, dopo le parole << dal presente articolo >>, sono inserite le seguenti: << e dagli articoli 21 e 22 >>;

2)
al comma 15 le parole << 31 marzo >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 marzo >>;

b) l'articolo 22 è così modificato:
1)
al primo periodo del comma 1, dopo le parole << specifico triennio >>, sono inserite le seguenti: << al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali >>;

2)
al secondo periodo del comma 1 le parole << , oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, >> sono soppresse;

3)
al comma 2 le parole << dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno >> sono sostituite dalle seguenti: << dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione >>;

4)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.>>.