LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 26
  (Modifiche alla legge regionale 9/2007 )
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è così modificato:
1)
al comma 3 bis la parola << provinciali, >> è soppressa;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.>>;

b)
il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.>>;

c) l'articolo 73 è così modificato:
1)
alla lettera d) del comma 1 le parole << diversamente abili >> sono sostituite dalle seguenti: << con disabilità >>;

2)
alla lettera a) del comma 2 le parole << alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

3)
alla lettera c) del comma 2 le parole << di cui al comma 4, lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti: << ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria; >>;

4)
l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. La Regione provvede: >>;

5)
all'alinea del comma 4 le parole << le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, >> sono soppresse;

6)
alla lettera c) del comma 4 le parole << dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

d)
al comma 4 dell'articolo 82 le parole << Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione assicura >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.