LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 56/1986 )
1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 è così modificato:
1)
al sesto comma le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

2)
al settimo e all'ottavo comma le parole << Direzione regionale delle foreste e della caccia >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di caccia >>;

b) l'articolo 7 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 7 ter è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Provincia in attuazione dell' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008 >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 1 ter le parole << Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << Amministrazione regionale >>;

3)
al comma 1 sexies la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

4)
al comma 2 dopo le parole << e successive modifiche >> sono aggiunte le seguenti: << , e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008 >>;

5)
al comma 3 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

6)
al comma 4 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

d)
al primo comma dell'articolo 9 le parole << le Amministrazioni provinciali provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale provvede >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.