LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 14
 (Definizione)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.
2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.
3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.
5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
6. Qualora l'attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l'esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo VIII della legge regionale 2/2002 , deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.
Art. 15
 (Obblighi del titolare)
1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:
a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 ;
b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;
c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane.
c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
(1)
2. Il titolare invia annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 15/2021
Art. 15 bis
 (Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all' articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).
4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 50, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 16
 (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 3 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 17
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010 .
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001 , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
4. La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività.
5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
Art. 18
 (Associazioni senza scopo di lucro)
1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
(1)
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'articolo 14; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, L. R. 15/2021
Art. 19
 (Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45.
3. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
4.  
( ABROGATO )
(1)
5.  
( ABROGATO )
(2)
6.  
( ABROGATO )
(3)
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
8. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 6 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 20
 (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata non sia di agenzia di viaggio e turismo come dichiarato nella SCIA;
b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'articolo 17, comma 6, entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 17, commi 4 e 5;
d) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 19, comma 8.
2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) la mancanza o il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 19 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.