LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 59
 (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
a bis) acquisto di immobili;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 37/2017
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 44, L. R. 37/2017
4Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 9, L. R. 6/2019
5Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 16/2021