Art. 49
(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)
1.
Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla
legge 241/1990
.
3.
La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla
legge regionale 3/2001
, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
e indicante la documentazione da allegare.
4.
La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
5.
Alla SCIA sono allegati in particolare:
a) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;
b) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e fornita dal SUAP competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei punteggi minimi di cui all'allegato <<J>> facente parte integrante della presente legge.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di stabilimenti balneari le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
8. Gli stabilimenti balneari già classificati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trova applicazione l'allegato di cui al comma 5, lettera b).
9. L'allegato di cui al comma 5, lettera b), è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".