LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 30
 (Requisiti per la classificazione)
1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti ai campeggi, dry marina, marina resort e villaggi turistici sono indicati nei rispettivi allegati <<D>>, <<E>>, <<F>> e <<G>>, facenti parte integrante della presente legge.
1 bis. Ai fini della classificazione gli all year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati <<F>> e <<G>> alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 6/2019