LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 17
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010 .
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001 , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
4. La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività.
5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.