LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 12
 (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)
1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l'elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.