LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO IV
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO
Art. 65
 (Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo)
1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi, per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.
Art. 66
 (Beneficiari dei contributi)
1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 65 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) enti locali in forma singola o associata;
b) Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell' articolo 134 della legge regionale 2/2002 ;
e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
Art. 67
 (Caratteristiche delle piste)
1. I contributi di cui al presente capo sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:
a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.
Art. 68
 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà o comunque nella disponibilità dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.
5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:
a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 31/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 37/2017
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
Art. 69
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per:
a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;
e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata;
b) 50 per cento per associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), scuole di sci autorizzate ai sensi dell' articolo 134 della legge regionale 2/2002 e associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 2.
5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 31/2017
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
Art. 69 bis
 (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016