LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO X
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990 .
2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 , in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010 .
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001 , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.
4. La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione della struttura ricettiva;
b)   ( ABROGATA )
c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all' articolo 88 della legge regionale 2/2002 ;
f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
i)   ( ABROGATA )
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 38
 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)
1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell' articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").
(1)
2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 62, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 39
 (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985 .
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017