LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 49
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)
1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990 .
2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente con le modalità di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 , in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010 .
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001 , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.
4. La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall' articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010 .
5. Alla SCIA sono allegati in particolare:
a) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;
b) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e fornita dal SUAP competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei punteggi minimi di cui all'allegato <<J>> facente parte integrante della presente legge.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di stabilimenti balneari le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
8. Gli stabilimenti balneari già classificati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trova applicazione l'allegato di cui al comma 5, lettera b).
9. L'allegato di cui al comma 5, lettera b), è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".