LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 9 ter
 (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali)
1. Il Commissario liquidatore, a decorrere dall'1 settembre 2017, consegna attraverso la trasmissione degli elenchi aggiornati dai propri uffici, i beni mobili già trasferiti con i piani di subentro e non ancora verificati e presi in carico ovvero per i quali non siano ancora stati sottoscritti i verbali di consegna, alla Regione e agli altri enti subentranti.
2. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 1 e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali e per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui all'articolo 8, comma 6. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017