LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 9
 (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)
1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.
3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.
4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.
4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.
4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
2Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 47, L. R. 44/2017
3Comma 5 abrogato da art. 8, comma 12, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.