LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 7
 (Piano di subentro)
1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.
2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.
3. La proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
b) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;
c) i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnati agli enti destinatari delle funzioni, tenuto anche conto delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni già trasferite;
d) la Regione subentra nelle partecipazioni societarie, connesse alle funzioni trasferite, che non rivestano prevalente interesse locale;
e) le Unioni territoriali intercomunali subentrano nelle partecipazioni societarie di interesse locale, connesse alle funzioni trasferite, con quote proporzionali al numero di abitanti della corrispondente area individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014 , come inserito dall'articolo 36 della presente legge;
f) le partecipazioni in enti, fondazioni e associazioni strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnate agli enti destinatari delle funzioni.
4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettera d) nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.
5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
6. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
7. Con riferimento alle sole funzioni trasferite ai Comuni, ciascuna proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di Piano di subentro;
b) nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera a) non siano raggiunti entro il termine previsto, e nelle more di successive intese tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati, il Piano di subentro attribuisce provvisoriamente le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni trasferite all'Unione territoriale intercomunale in cui ha sede il Comune più popoloso, affinché questa ne garantisca l'esercizio su tutti i territori degli enti interessati.
8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.
11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 19, L. R. 31/2017