LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO V
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, NORME FINALI E FINANZIARIE
CAPO I
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 55
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:
a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;
b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:
1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;
2) del numero di procedimenti seguiti dell'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;
3)   ( ABROGATO )
4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;
5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;
c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;
d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;
e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.
(2)
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Numero 3) della lettera b) del comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera y), L. R. 26/2018
CAPO II
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 56
 (Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 267/2000 .
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'Agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale regionale.
3. L'Albo di cui all'articolo 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. Le amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31 gennaio 2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:
a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;
b) eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17 è operativo dall'1 marzo 2017.
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.
14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della Regione. In ogni caso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della Protezione civile medesima, tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 delle legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e ,in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e).
15. Ai fini della definizione degli incrementi retributivi riferiti al triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, si fa riferimento, per la determinazione dei valori economici da destinare, al tasso inflattivo annuale calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il tasso inflattivo adottato in sede di rinnovo contrattuale opera, quale base di calcolo, sul monte salari annuo rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la Regione, restano confermati gli stanziamenti di risorse per il triennio contrattuale 2016-2018 già operati con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 .
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
17. Per la finalità prevista dal comma 16, gli enti locali presentano all'Ufficio unico, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri preventivati per il trattamento economico dell'intero anno; qualora nel corso dell'anno vi siano variazioni dei beneficiari, gli enti nuovi beneficiari presentano la domanda all'Ufficio unico entro quindici giorni dall'attivazione dell'aspettativa, per la copertura degli oneri limitatamente al periodo residuo nell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari del riparto di cui al comma 16 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno di competenza per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.
19. La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.
19 bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, le Amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.
19 ter. AI procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all' articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
20.  
( ABROGATO )
20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .
20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .
21. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, la Regione, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
22. Il 50 per cento delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati da concludersi entro il 31 dicembre 2024. Non sono ammesse graduatorie di idoneità sia per la selezione di accesso al corso concorso sia per il corso concorso medesimo.
23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'articolo 19, comma 4.
24.  
( ABROGATO )
25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale 26/2014 , è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato Accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
26. Il comma 25 si applica anche al personale già trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 26/2014 , e successive modifiche e integrazioni.
27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, L. R. 18/2016
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, L. R. 18/2016
3La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Integrata la disciplina del comma 19 da art. 22, comma 2, L. R. 9/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017
6Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017
7Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017
8Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 15/2017
9Parole aggiunte al comma 19 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 15/2017
10Integrata la disciplina del comma 15 da art. 11, comma 6, L. R. 31/2017
11Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
12Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017
13Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017
14Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017
15Parole sostituite al comma 9 da art. 10, comma 5, lettera j), L. R. 44/2017
16Comma 20 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
17Comma 20 ter aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
18Comma 19 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
19Comma 20 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
20Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 12/2018
21Parole sostituite al comma 22 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 12/2018
22Parole sostituite al comma 19 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2018
23Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2018
24Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 20/2018
25Comma 22 sostituito da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 20/2018
26Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2018
27Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2018
28Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 22/2018
29Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 22/2018
30Comma 22 ripristinato da art. 1, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 20/2018. Il termine entro cui si concludono le procedure del presente comma è fissato al 31/12/2019, come disposto dall'art. 1, c. 2, L.R. 26/2018.
31Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera z), numero 1), L. R. 26/2018
32Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
33Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
34Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
35Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
36Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
37Comma 11 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
38Parole sostituite al comma 12 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 3), L. R. 26/2018
39Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 4), L. R. 26/2018
40Comma 24 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 5), L. R. 26/2018
41Parole aggiunte al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
42Parole sostituite al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
43Comma 19 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
44Comma 19 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
45Parole sostituite al comma 22 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019
46Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
47Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
48Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020
49Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 3, L. R. 15/2020
50Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 4, L. R. 15/2020
51Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
52Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
53Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
54Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 57
 (Norme transitorie)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 6, continua a trovare applicazione la disciplina legislativa e regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017, dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico; sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, continua a trovare applicazione, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017. La vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate dalle amministrazioni del Comparto unico successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013 , in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data del 31 maggio 2017, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.
10. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'articolo 30, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 maggio 2017.
11. La Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare le Delegazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo articolo 32 e all'articolo 56, comma 12.
12. La disciplina di cui all'articolo 42 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli Organismi indipendenti di valutazione successivi a quelli in carica, nelle singole amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano a operare sino alla scadenza naturale fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo articolo 42 e all'articolo 56, comma 12.
13. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, al personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, si applica la disciplina prevista, per il personale degli enti locali del Comparto unico, dall'articolo 56 del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001.
Note:
1La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 23, L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 1), L. R. 9/2017
4Parole sostituite al comma 6 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 2), L. R. 9/2017
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017
7Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017
8Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera m), L. R. 44/2017
10Comma 4 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
11Comma 5 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
12Comma 6 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
13Parole soppresse al comma 7 da art. 10, comma 5, lettera o), L. R. 44/2017
14Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera p), L. R. 44/2017
15Integrata la disciplina del comma 8 da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
16Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 22/2018
17Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 22/2018
18Parole sostituite al comma 8 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 22/2018
19Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
20Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
21Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
22Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
23Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
24Parole soppresse al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
25Integrata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 58
 (Norme finanziarie e contabili)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 26.578,60 euro per l'anno 2016 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.700 euro per l'anno 2016;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 24.878,60 euro per l'anno 2016.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 57, comma 13 e al comma 3 del presente articolo con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.143,40 euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera a) si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera b) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di 84.710,50 euro per l'anno 2016 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 per gli importi corrispondentemente indicati:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1(Spese correnti) per 82.942,83 euro;
b) Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 753,27 euro;
c) Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.014,40 euro.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera a), si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 8, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento già iscritto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sulle risorse assegnate dallo Stato e dalla Unione Europea per il progetto comunitario "Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development - CRE:HUB" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera c), si fa fronte con l'entrata di 152,16 euro assegnata dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea- a titolo del programma Interreg Italia Slovenia 2014-2016 - che viene iscritta al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e con l'entrata di 862,24 euro assegnata dalla Comunità europea per le medesime finalità che viene iscritta al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera bb), L. R. 26/2018
3Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera bb), L. R. 26/2018
Art. 59
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 giugno 2017 a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 17, 18, 32, 42, 56, 57 e 58 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore.