LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 19
 (Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)
1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all’elenco di cui all’articolo 14 che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:
a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;
b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;
c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 .
3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.