LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 10
 (Disposizioni generali)
1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.
3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;
b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
c) per l’ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;
d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.
3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:
a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
f) distanza da aree boscate;
g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
h) sostenibilità della viabilità limitrofa.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle sostanze minerali strategiche.
7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2018
3Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 7, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 12/2018
6Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 12/2018
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 134, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8Parole sostituite al comma 6 da art. 134, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021